DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 166 
               (usi delle acque irrigue e di bonifica) 
 
  1. I consorzi di bonifica ed irrigazione,  nell'ambito  delle  loro
competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e  gestire  le  reti  a
prevalente  scopo  irriguo,  gli  impianti  per  l'utilizzazione   in
agricoltura di acque  reflue,  gli  acquedotti  rurali  e  gli  altri
impianti funzionali ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica  e,  previa
domanda alle competenti autorita' corredata dal progetto delle  opere
da realizzare, hanno facolta' di  utilizzare  le  acque  fluenti  nei
canali e nei cavi consortili per usi che comportino  la  restituzione
delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni,  ivi
compresi    la    produzione    di    energia     idroelettrica     e
l'approvvigionamento di imprese  produttive.  L'Autorita'  di  bacino
esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.  Trascorso
tale termine, la  domanda  si  intende  accettata.  Per  tali  usi  i
consorzi sono obbligati al  pagamento  dei  relativi  canoni  per  le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del  te  sto
unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  2. I rapporti tra i  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  ed  i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati  dalle
disposizioni di cui al capo I del  titolo  VI  del  regio  decreto  8
maggio 1904, n. 368. 
  3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita' delle
acque e degli scarichi  stabilita  dalla  parte  terza  del  presente
decreto,  chiunque,  non  associato  ai  consorzi  di   bonifica   ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito
di scarichi, anche se  depurati  e  compatibili  con  l'uso  irriguo,
provenienti da insediamenti di  qualsiasi  natura,  deve  contribuire
alle spese sostenute dal consorzio tenendo  conto  della  portata  di
acqua scaricata. 
  4. Il contributo di cui al comma 3  e'  determinato  dal  consorzio
interessato e comunicato al soggetto  utilizzatore,  unitamente  alle
modalita' di versamento. 
  4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali ((e con il  Ministro  della
salute)), previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e sentiti i competenti  istituti  di  ricerca,  definisce,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  i  parametri  fondamentali  di  qualita'  delle  acque
destinate  ad  uso  irriguo  su  colture  alimentari  e  le  relative
modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  112
del presente decreto e dalla  relativa  disciplina  di  attuazione  e
anche considerati  gli  standard  di  qualita',  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti delle indagini  e
delle attivita' effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Con il regolamento di cui al presente comma  si  provvede,  altresi',
alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per
il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  12
giugno 2003, n. 185.