DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 161 
      Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 
 
  1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse  idriche  di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma
5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 141, comma 2 del  presente  decreto  legislativo,
con  particolare  riferimento  alla  regolare  determinazione  ed  al
regolare   adeguamento   delle   tariffe,   nonche'    alla    tutela
dell'interesse degli utenti. 
  2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
che durano  in  carica  tre  anni,  due  dei  quali  designati  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  e
tre, di cui  uno  con  funzioni  di  presidente  individuato  con  il
medesimo  decreto,  scelti  tra  persone  di  elevata  qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore  pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere.  Il
presidente  e'  scelto  nell'ambito   degli   esperti   con   elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede,  con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  di
cui al presente comma. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento   delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non  possono
essere  dipendenti  di  soggetti  di  diritto  privato  operanti  nel
settore,  ne'  possono  avere  interessi  diretti  e  indiretti   nei
medesimi; qualora siano  dipendenti  pubblici,  essi  sono  collocati
fuori  ruolo  o,  se  professori  universitari,  sono  collocati   in
aspettativa  per  l'intera  durata  del  mandato.  Con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  determinato  il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato. 
  4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita'  previste  all'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90, in particolare: 
    a)  predispone  con  delibera  il  metodo   tariffario   per   la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e  le  modalita'
di revisione periodica, e lo trasmette al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che  lo  adotta  con  proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli  atti  che  regolano  il  rapporto  tra  ((gli  enti  di  governo
dell'ambito)) e i gestori in particolare quando  cio'  sia  richiesto
dalle ragionevoli esigenze degli utenti; 
    c) predispone con delibera una o piu'  convenzioni  tipo  di  cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per  la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con  proprio  decreto
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; 
    e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare, sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
consumatori; 
    f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi  richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche  al  fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'   e   di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici; 
    g) tutela e garantisce i  diritti  degli  utenti  emanando  linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di  trattamento  degli  utenti,  garantire   la   continuita'   della
prestazione dei servizi e verificare  periodicamente  la  qualita'  e
l'efficacia delle prestazioni; 
    h) predispone periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato  di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il  confronto  delle
prestazioni dei gestori; 
    i) esprime pareri in ordine a  problemi  specifici  attinenti  la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori,  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
delle  regioni,  degli  enti  locali,   ((degli   enti   di   governo
dell'ambito)), delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti
del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle  funzioni  di
cui al presente comma  il  Comitato  promuove  studi  e  ricerche  di
settore; 
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
  5. Per l'espletamento dei propri compiti e per  lo  svolgimento  di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  17  giugno  2003,  n.
261, articolo 3,  comma  1,  lettera  o).  Esso  puo'  richiedere  di
avvalersi,  altresi',  dell'attivita'   ispettiva   e   di   verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni. 
  6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N.  77.  La  Commissione  svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati  statistici
e conoscitivi, in particolare, in materia di: 
    a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e  relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 
    b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici; 
    c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di  controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti; 
    d) livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    e) tariffe applicate; 
    f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi. 
  6-bis.  Le  attivita'  della   Segreteria   tecnica   sono   svolte
nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono  entro  il  31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni  di  cui  al
comma  6.  L'Osservatorio  ha,  altresi',   facolta'   di   acquisire
direttamente le notizie relative ai  servizi  idrici  ai  fini  della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere  in
violazione del presente decreto legislativo, nonche'  dell'azione  di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di  risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente. 
  8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche  per  via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  per  la
tutela degli interessi degli utenti. 
                                                            (30) (46) 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che "Gli organismi di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e all'articolo 161 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei
rispettivi  decreti  di  nomina  dei  nuovi  componenti  adottati  in
attuazione delle norme di cui al presente periodo." 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 26)  che
"A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto,  e'  soppressa  la  Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo".