DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 151 
(rapporti tra ((ente di governo dell'ambito)) e soggetti gestori  del
                     servizio idrico integrato) 
 
   ((1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il  soggetto
gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una  convenzione
predisposta  dall'ente  di  governo  dell'ambito  sulla  base   delle
convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in  relazione  a
quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  14,  lettera   b),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e  dall'articolo  21   del
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)) 
   2. ((A tal fine, le convenzioni tipo, con  relativi  disciplinari,
devono prevedere in particolare:)) 
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
    b) la durata dell'affidamento, non superiore  comunque  a  trenta
anni; 
    ((b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del  servizio
come individuate dal bando di gara)); 
    c) l'obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per  assicurare
il   mantenimento))   dell'equilibrio   economico-finanziario   della
gestione; 
    d) il livello di efficienza e di affidabilita'  del  servizio  da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione  degli
impianti; 
    e) i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle  tariffe
determinate  ((dall'ente  di  governo  dell'ambito))   e   del   loro
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle  diverse  categorie
di utenze; 
    f) l'obbligo di adottare la carta di servizio  sulla  base  degli
atti d'indirizzo vigenti; 
    g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi; 
    h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del  servizio
e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato  a  tal  fine,
come previsto dall'articolo 165; 
    i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione
e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ((l'ente  di
governo dell'ambito))  ha  facolta'  di  disporre  durante  tutto  il
periodo di affidamento; 
    l) l'obbligo  di  dare  tempestiva  comunicazione  ((all'ente  di
governo dell'ambito)) del verificarsi di eventi che comportino o  che
facciano  prevedere  irregolarita'  nell'erogazione   del   servizio,
nonche' l'obbligo di  assumere  ogni  iniziativa  per  l'eliminazione
delle   irregolarita',   in   conformita'   con    le    prescrizioni
dell'Autorita' medesima; 
    m) l'obbligo di  restituzione,  alla  scadenza  dell'affidamento,
delle opere, degli  impianti  e  delle  canalizzazioni  del  servizio
idrico integrato in condizioni di efficienza ed  in  buono  stato  di
conservazione((, nonche' la disciplina  delle  conseguenze  derivanti
dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo
conto delle previsioni di cui agli articoli 143  e  158  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore  residuo  degli  investimenti  realizzati  dal
gestore uscente)); 
    n)  l'obbligo  di  prestare   idonee   garanzie   finanziarie   e
assicurative; 
    o)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; 
    p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. 
   ((3. Sulla base della convenzione tipo di cui al  comma  1  o,  in
mancanza di questa, sulla base della  normativa  vigente,  l'ente  di
governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo
disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di  gara.  Le
convenzioni esistenti devono essere  integrate  in  conformita'  alle
previsioni  di  cui  al  comma  2,  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il   sistema
idrico)). 
   4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di  gestione  devono
essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi,  le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale
e finanziario di esecuzione. 
   5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla  prestazione  da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve
coprire gli  interventi  da  realizzare  nei  primi  cinque  anni  di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire  gli
interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 
   6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro
i termini stabiliti dalla convenzione. 
   7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 )). 
   8. Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico  integrato,
nonche' le societa' miste costituite  a  seguito  dell'individuazione
del socio privato mediante  gara  europea  affidatarie  del  servizio
medesimo, possono emettere  prestiti  obbligazionari  sottoscrivibili
esclusivamente dagli utenti con facolta'  di  conversione  in  azioni
semplici o di risparmio. Nel caso di aumento  del  capitale  sociale,
una  quota  non  inferiore  al  dieci  per  cento   e'   offerta   in
sottoscrizione agli utenti del servizio.