DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 142 
                            (competenze) 
 
   1.   Nel   quadro   delle   competenze   definite   dalle    norme
costituzionali,  e  fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'   di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui   rifiuti,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  esercita  le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie  disciplinate
dalla presente sezione. 
   2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti
nel quadro delle  competenze  costituzionalmente  determinate  e  nel
rispetto delle  attribuzioni  statali  di  cui  al  comma  1,  ed  in
particolare provvedono  a  disciplinare  il  governo  del  rispettivo
territorio. 
   3. Gli enti locali, attraverso ((l'ente di  governo  dell'ambito))
di  cui  all'articolo  148,  comma  1,  svolgono   le   funzioni   di
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta  della  forma
di  gestione,  di  determinazione   e   modulazione   delle   tariffe
all'utenza, di  affidamento  della  gestione  e  relativo  controllo,
secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.