DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 127 
        (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) 
 
   1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento  delle  acque
reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e
((comunque solo)) alla fine del complessivo processo  di  trattamento
effettuato nell'impianto  di  depurazione.  I  fanghi  devono  essere
riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 
   2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle  acque  superficiali
dolci e salmastre.