DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 10 
((  (Coordinamento  delle  procedure  di  VAS,   VIA,   Verifica   di
assoggettabilita' a VIA, Valutazione di  incidenza  e  Autorizzazione
                  integrata ambientale) )) ((112)) 
 
  ((1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la  procedura  di
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorizzazione  integrata
ambientale puo' essere rilasciata  solo  dopo  che,  ad  esito  della
predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato
di non assoggettare i progetti a VIA.)) ((112)) 
  1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  1-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di  valutazione
d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a  tal
fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale  o  lo
studio  di  impatto  ambientale  contengono  gli  elementi   di   cui
all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la  valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di  conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare  atto  degli
esiti della valutazione di incidenza. Le  modalita'  di  informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 
  4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'((articolo 19)) puo'
essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita'  di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale. ((112)) 
  5. Nella redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 22, relativo a progetti previsti da  piani  o  programmi
gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono  essere  utilizzate
le informazioni e le analisi contenute nel rapporto  ambientale.  Nel
corso  della  redazione  dei  progetti  e  nella  fase   della   loro
valutazione, sono tenute in considerazione  la  documentazione  e  le
conclusioni della VAS. 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente".