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DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n. 161

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  28-12-2011
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Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti, allo stato naturale o prodotti da attività industriali, in forma solida, liquida o gassosa;
b) miscela: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o più sostanze;
c) Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio ed uno o più tra gli elementi idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
d) Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;
e) Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non è considerata come parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;
f) Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
g) Rivestimento: qualsiasi miscela, inclusi tutti i solventi organici o le miscele contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una determinata superficie;
h) Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti;
i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di uno o più rivestimenti su un supporto;
l) Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua;
m) Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici;
n) Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;
o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali
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e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;
p) Produttore: colui che produce i prodotti elencati nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato I;
q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I;
r) Prodotto pronto all'uso: prodotto che non necessita di operazioni di miscelazione per essere utilizzato;
s) Miscelazione: l'aggiunta, ad un prodotto elencato nell'allegato I già immesso sul mercato, di altri prodotti, quali solventi o miscele contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I; si considera come miscelazione anche l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.