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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2006
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Testo in vigore dal:  12-5-2006

Art. 19

Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole: «e dell'articolo 156, comma 4» sono soppresse.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 5, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.».