DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                        Disposizioni generali 
 
(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 
1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2,
legge 30 settembre 2004, n. 252) 
 
  1. Il personale del Corpo nazionale si distingue  in  personale  di
ruolo e volontario, fatta salva la  sovraordinazione  funzionale  del
personale  di  ruolo  negli  interventi  di  soccorso.  Il   rapporto
d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto
pubblico, secondo le disposizioni previste  nei  decreti  legislativi
emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.
252.  Il  personale  volontario  e'  iscritto  in  appositi  elenchi,
distinti in due tipologie, rispettivamente,  per  le  necessita'  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo  quanto
previsto nel regolamento di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  ed  e'
chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II
del presente capo. Il solo personale volontario iscritto  nell'elenco
istituito per le necessita' delle strutture  centrali  e  periferiche
puo'  essere  oggetto  di  eventuali  assunzioni   in   deroga,   con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio  in  rapporto  di
impiego  con   l'amministrazione.   Resta   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 29, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. ((Le assunzioni  in  deroga,  di  cui  al  quarto
periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per
cento  dei  posti  disponibili,  mediante  ricorso  alla  graduatoria
formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.)) 
  2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali,  il  personale  di
cui al comma 1, che espleta compiti  operativi,  svolge  funzioni  di
polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile
del  fuoco  sono  attribuite  le  funzioni  di  agente   di   polizia
giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e  qualifiche
della componente operativa del Corpo  nazionale  sono  attribuite  le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto  previsto
nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al  comma
1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i
benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia  giudiziaria
e  di  pubblica  sicurezza  per  l'utilizzo  dei  mezzi  pubblici  di
trasporto urbano e metropolitano.