DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2020)
vigente al 02/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
              (( (Procedure di prevenzione incendi).)) 
 
  ((1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate  dai  comandi
competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle  attivita'
individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame  dei
progetti di nuovi impianti o  costruzioni  nonche'  dei  progetti  di
modifiche da apportare a  quelli  esistenti;  all'acquisizione  delle
segnalazioni certificate di inizio  attivita';  all'effettuazione  di
controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in
deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di  prevenzione
incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico  della
conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti  da
uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2. 
  2. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  da
emanare a norma dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
Comitato centrale tecnico-scientifico  per  la  prevenzione  incendi,
sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli  impianti  e
le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed  all'impiego
di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in
caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei
beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche'  le
disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi
e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'. 
  3. In relazione ad insediamenti industriali ed  attivita'  di  tipo
complesso, il comando puo'  acquisire  le  valutazioni  del  Comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed  avvalersi,  per  le
visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso. 
  4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle  attivita'
di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti  la
conformita' delle attivita' alla normativa  di  prevenzione  incendi,
rilasciate da enti, laboratori o  professionisti,  iscritti  in  albi
professionali,  autorizzati  ed  iscritti,  a  domanda,  in  appositi
elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle  autorizzazioni
e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso  dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 
  5.  Qualora  l'esito  del  procedimento  rilevi  la  mancanza   dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione  incendi,  il
comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie  di  messa  in
sicurezza   dando   comunicazione   dell'esito   degli   accertamenti
effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al  prefetto  e  alle
altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni
da adottare nei rispettivi ambiti di  competenza.  Le  determinazioni
assunte dal comando sono atti definitivi. 
  6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo  di
attivare nuovamente le procedure di cui al presente  articolo  quando
vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei  casi  di  nuova
destinazione dei locali o di variazioni  qualitative  e  quantitative
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o  depositi  e
ogni  qualvolta  sopraggiunga  una  modifica  delle   condizioni   di
sicurezza precedentemente accertate.))