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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2006, n. 63

Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal:  18-3-2006

Art. 10

Criteri di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
2. Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.
3. Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri:
a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
b) attitudini e capacità professionali del funzionario;
c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.
4. Gli incarichi possono essere revocati:
a) quando, per qualsiasi causa, anche senza colpa, i funzionari non possano svolgere efficacemente il loro incarico nella sede che occupano;
b) quando i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.
6. Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori è effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
7. Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento.