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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2025)
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Testo in vigore dal:  25-1-2025
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Art. 16

Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinchè il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111.