DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
                           Firma digitale 
 
  1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad  un  solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta  o
associata. 
  2.  L'apposizione  di  firma   digitale   integra   e   sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e  marchi  di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 
  3. Per la generazione  della  firma  digitale  deve  adoperarsi  un
certificato qualificato che, al  momento  della  sottoscrizione,  non
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 
  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,
secondo le ((Linee guida)),  la  validita'  del  certificato  stesso,
nonche'  gli  elementi  identificativi  del   titolare   ((di   firma
digitale)) e del certificatore e gli  eventuali  limiti  d'uso.  ((Le
linee guida definiscono altresi' le modalita',  anche  temporali,  di
apposizione della firma.)) 
  4-bis. L'apposizione  a  un  documento  informatico  di  una  firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica  qualificata  basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale  a
mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione  sia  stato
annullato. La revoca  o  la  sospensione,  comunque  motivate,  hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che  il  revocante,  o
chi richiede la  sospensione,  non  dimostri  che  essa  era  gia'  a
conoscenza di tutte le parti interessate. 
  4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se
la  firma  elettronica  e'  basata  su  un  certificato   qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in  uno  Stato  non  facente
parte  dell'Unione  europea,  quando  ricorre  una   delle   seguenti
condizioni: 
    a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento
eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; 
    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di  cui  al
medesimo regolamento; 
    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.