DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2006
                              Art. 12. 
 
                         Operazioni vietate 
 
  1. Sono vietate le associazioni tontinarie o  di  ripartizione,  le
assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del  rischio  di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle  che  riguardano  il
prezzo del riscatto in caso di  sequestro  di  persona.  In  caso  di
violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica  l'articolo
167, comma 2. 
  2. E' vietata la costituzione nel territorio  della  Repubblica  di
societa' che  hanno  per  oggetto  esclusivo  l'esercizio  all'estero
dell'attivita' assicurativa.