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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
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Testo in vigore dal:  3-8-2005

Art. 29

Attribuzioni
1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;
q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.