DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 126

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2005)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-7-2005
                               Art. 5.
                          Norme finanziarie
  1.  Al  finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via
provvisoria,  in conformita' a quanto previsto dai citati decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in data 26 maggio 2000 e in
data 13 novembre 2000.
  2.  Decorso  il  primo  anno  di  esercizio delle funzioni, entro i
successivi   sei   mesi   la  regione  predispone  per  il  Ministero
dall'economia  e  delle  finanze,  un'apposita  rendicontazione degli
importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al
punto  a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   in   data  26  maggio  2000.  Tale
rendicontazione,  con  riferimento  al  primo anno di esercizio della
funzione,  viene  effettuata  sulla  base  della  tabella allegata al
presente decreto.
  3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero
dell'economia  e  delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle
risorse  da  assegnare  alla  regione  e  procede,  d'intesa  con  la
medesima,   alla   rideterminazione  delle  risorse  finanziarie  per
l'esercizio  delle  funzioni  a  regime,  da effettuarsi ai sensi del
comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni
di  cui  al  comma  2  viene  effettuato,  di  anno  in  anno, con il
procedimento di cui al medesimo comma.
  4.  Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma,
della  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, modifichera' il
titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia,
si  provvedera',  entro  due  anni  dalla data di trasferimento delle
funzioni,  a  garantire,  in  via  definitiva, il finanziamento delle
spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo
1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.
          Note all'art. 5:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          26 maggio 2000 e' citato nelle note all'art. 1.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 novembre 2000 e' citato nelle note all'art. 3.
              - Il   quinto   comma,   dell'art.   63   della   legge
          costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto speciale
          della regione Friuli-Venezia Giulia), cita:
                - Le  disposizioni  contenute  nel  titolo IV possono
          essere  modificate  con  leggi  ordinarie,  su  proposta dt
          ciascun  membro  delle Camere, del Governo e della Regione,
          e, in ogni caso, sentita la Regione.».
              - Il    Titolo   IV   dello   Statuto   della   Regione
          Friuli-Venezia   Giulia   concerne:   «Finanze.  Demanio  e
          patrimonio della Regione».