DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 126

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2005)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-7-2005
                               Art. 3.
                     Trasferimento di personale
  1.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1,
e'  trasferita  alla  regione una unita' di personale nell'ambito del
contingente  di  personale individuato dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data 26 maggio 2000, e sulla base della
ripartizione  effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  13 novembre  2000,  in  materia di salute umana e
sanita'   veterinaria,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.
  2.  Il personale di cui al comma 1 e' trasferito nel rispetto delle
procedure  individuate  dal  regolamento  adottato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
  3.  Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla
regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.
  4.   Con  decreti  del  Ministro  della  salute  si  provvede  alle
variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli
importi  delle  effettive  retribuzioni  in  godimento al momento del
trasferimento  del  personale,  alla  conclusione  delle procedure di
mobilita',  secondo  quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle
occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.
          Note all'art. 3:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          26 maggio 2000 e' citato nella note all'art. 1.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 novembre  2000  concerne:  «Criteri  di  ripartizione  e
          ripartizione  tra  le  regioni  e  tra  gli enti locali per
          l'esercizio    delle   funzioni   conferite   dal   decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 112, in materia di energia,
          miniere e risorse geotermiche».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n.
          446,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43 del 21
          febbraio 2001, concernente: «Individuazione delle modalita'
          e  delle  procedure  per  il trasferimento del personale ai
          sensi   dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112».
              «Art.  4.  -  1.  Il  personale  trasferito conserva il
          trattamento   economico   fisso  e  continuativo  acquisito
          (stipendio,  indennita'  integrativa speciale, retribuzione
          individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione),
          ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui
          e' ricompresso il personale dell'ente di destinazione.
              2.  Contestualmente  al  trasferimento del personale si
          procede   al  corrispondente  trasferimento  delle  risorse
          finanziarie  dal fondo dell'amministrazione di appartenenza
          a  quelle  di destinazione. Le risorse finanziarie relative
          al personale trasferito sono determinate con riferimento al
          trattamento  economico  complessivo  maturato  all'atto del
          trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».