DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
   Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio 
 
  1. I fondi pensione sono costituiti: 
    a) come  soggetti  giuridici  di  natura  associativa,  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai  soggetti  promotori
dell'iniziativa; 
    b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale  caso,
in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,  il  riconoscimento   della
personalita' giuridica consegue al  provvedimento  di  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' adottato dalla  COVIP;  per  tali  fondi
pensione,  la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle  persone
giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 
  2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
lettere g), h) e i), possono essere costituiti  altresi'  nell'ambito
della singola societa' o del singolo ente attraverso  la  formazione,
con  apposita  deliberazione,  di  un  patrimonio  di   destinazione,
separato ed autonomo, nell'ambito della medesima  societa'  od  ente,
con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 
  3.  L'esercizio  dell'attivita'   dei   fondi   pensione   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a)  a  h),  e'  subordinato  alla
preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza  di  autorizzazione;  i  termini  per  il
rilascio del provvedimento che concede o nega  l'autorizzazione  sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da  parte  della
COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta
giorni  dalla  data  di  ricevimento  dell'ulteriore   documentazione
eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con  proprio  regolamento  le
modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla
stessa   ed   eventuali   diversi    termini    per    il    rilascio
dell'autorizzazione  comunque  non  superiori  ad  ulteriori   trenta
giorni. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)). 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28. 
  5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori  subordinati  sia  per  lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del
comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita'
di raccolta delle adesioni compatibili con  le  disposizioni  per  la
sollecitazione al pubblico risparmio. 
  6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza  dall'autorizzazione
quando il fondo pensione non  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
ovvero quando non sia stata conseguita  la  base  associativa  minima
prevista  dal  fondo  stesso,   previa   convocazione   delle   fonti
istitutive.