DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
        Istituzione delle forme pensionistiche complementari 
 
  1. Le forme pensionistiche complementari possono  essere  istituite
da: 
    a)   contratti   e   accordi   collettivi,    anche    aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori
firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra  lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali  di
lavoro; accordi,  anche  interaziendali  per  gli  appartenenti  alla
categoria  dei  quadri,  promossi  dalle   organizzazioni   sindacali
nazionali  rappresentative  della  categoria,  membri  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; 
    b) accordi fra lavoratori autonomi o fra  liberi  professionisti,
promossi da loro  sindacati  o  da  associazioni  di  rilievo  almeno
regionale; 
    c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti  di  lavoro  non
siano  disciplinati  da  contratti  o   accordi   collettivi,   anche
aziendali; 
    d) le regioni, le quali disciplinano  il  funzionamento  di  tali
forme pensionistiche complementari con legge regionale  nel  rispetto
della normativa nazionale in materia; 
    e) accordi  fra  soci  lavoratori  di  cooperative,  promossi  da
associazioni nazionali di rappresentanza  del  movimento  cooperativo
legalmente riconosciute; 
    f) accordi tra soggetti destinatari del  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n.  565,  promossi  anche  da  loro  sindacati  o  da
associazioni di rilievo almeno regionale; 
    g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti  legislativi  30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo  della
gestione separata, sia direttamente sia secondo  le  disposizioni  di
cui alle lettere a) e b); 
    h) i soggetti di cui all'articolo ((1, comma 1, lettere e) e  o),
del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  all'articolo  1,
comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo  1,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al  ramo  VI  dei
rami  vita,))  limitatamente  ai  fondi  pensione   aperti   di   cui
all'articolo 12; 
    i) i soggetti di cui all'articolo 13,  limitatamente  alle  forme
pensionistiche complementari individuali. 
  2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  le  forme  pensionistiche  complementari   possono   essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al  titolo  III  del
medesimo decreto legislativo. Per  il  personale  dipendente  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo,  le  forme
pensionistiche complementari  possono  essere  istituite  secondo  le
norme  dei  rispettivi  ordinamenti  ovvero,  in  mancanza,  mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 
  3. Le fonti istitutive  delle  forme  pensionistiche  complementari
stabiliscono le modalita' di partecipazione, garantendo  la  liberta'
di adesione individuale.