DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 23-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata  in
             vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
 
  1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2,  alle  forme
pensionistiche complementari che risultano  istituite  alla  data  di
entrata in vigore della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  non  si
applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo  quanto
previsto al comma 3,  dette  forme,  se  gia'  configurate  ai  sensi
dell'articolo 2117  del  codice  civile  ed  indipendentemente  dalla
natura giuridica del  datore  di  lavoro,  devono  essere  dotate  di
strutture gestionali amministrative e contabili separate. 
  2. Le forme di cui al comma 1 devono  adeguarsi  alle  disposizioni
del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalita' e  i
tempi stabiliti, anche in relazione alle  specifiche  caratteristiche
di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali sentita la COVIP,  da  adottarsi  entro  un
anno dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  legislativo
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Le  operazioni
necessarie per l'adeguamento alle disposizioni  di  cui  al  presente
comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai  commi  1
sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di  cui  all'articolo
19, comma 1. 
  3. Qualora le forme pensionistiche di  cui  al  comma  1  intendano
comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  1,
lettera d), le operazioni di conferimento  non  concorrono  in  alcun
caso a formare il reddito imponibile  del  soggetto  conferente  e  i
relativi atti sono soggetti alle imposte di  registro,  ipotecarie  e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per  ciascuna  imposta;  a
dette   operazioni   si   applicano,   agli   effetti    dell'imposta
sull'incremento di valore degli  immobili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6,  settimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  643,
e successive modificazioni. 
  4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche  di  cui  al
comma  1  e'  svolta  dalla  COVIP   secondo   piani   di   attivita'
differenziati temporalmente anche con riferimento alle  modalita'  di
controllo   e   alle   diverse   categorie   delle   predette   forme
pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di  cui  al
comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993,  si  applicano
le disposizioni stabilite dal presente  decreto  legislativo  e,  per
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere
previste prestazioni definite volte  ad  assicurare  una  prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero  a  quello
del trattamento pensionistico obbligatorio. 
  6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate
dalle forme pensionistiche  di  cui  al  comma  1,  che  garantiscono
prestazioni definite ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
obbligatorio,  e'  subordinato   alla   liquidazione   del   predetto
trattamento. 
  ((6-bis. Le forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1  istituite
all'interno  di  enti  o  societa'  diversi  da  quelli   sottoposti,
direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a  vigilanza  in
base alle disposizioni di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  che
risultino rivolte a soli pensionati, devono  presentare  alla  COVIP,
con  cadenza  triennale,  documentazione  idonea  a   dimostrare   la
sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la  continuita'
nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica  la  sussistenza
delle predette condizioni.)) 
  7. Le forme pensionistiche di  cui  al  comma  1,  gestite  in  via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della  ripartizione
e con squilibri finanziari, che siano  gia'  state  destinatarie  del
decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  con  il
quale e' stata accertata una  situazione  di  squilibrio  finanziario
derivante dall'applicazione del  previgente  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124,  possono  deliberare  di  continuare,  sotto  la
propria responsabilita', a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi
contributi versati continua ad applicarsi,  anche  per  gli  iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
legislativo,  il  trattamento   tributario   previsto   dalle   norme
previgenti. 
  8. Le forme pensionistiche di cui al  comma  7  debbono  presentare
annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  il  bilancio  tecnico,  nonche'  documentazione   idonea   a
dimostrare il  permanere  della  situazione  finanziaria  di  cui  al
precedente comma 7;  con  cadenza  quinquennale  un  piano  che,  con
riguardo  a  tutti  gli  iscritti  attivi  e  con  riferimento   alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonche'  al  patrimonio  investito,
determini  le  condizioni  necessarie  ad   assicurare   l'equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle  norme
generali dei  presente  decreto.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la  sussistenza
delle predette condizioni. 
  9. Le deliberazioni assembleari delle  forme  di  cui  al  comma  1
continuano  a  essere  validamente  adottate  secondo  le   procedure
previste dai rispettivi statuti, anche con  il  metodo  referendario,
non  intendendosi  applicabili  ad  esse  le  modalita'  di  presenza
previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.