DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                         Compiti della COVIP 
 
  1.  Le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e  8,
nonche' i fondi che assicurano  ai  dipendenti  pubblici  prestazioni
complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli
stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero  determinate
le modalita'  di  erogazione,  ad  eccezione  delle  forme  istituite
all'interno di enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano  i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria  o
in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto  a
cura della COVIP. 
  1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalita'
dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti  all'Albo  e  alle
eventuali cancellazioni effettuate. 
  2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  e  ferma  restando  la  vigilanza  di  stabilita'
esercitata dalle  rispettive  autorita'  di  controllo  sui  soggetti
abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la  COVIP  esercita,  anche
mediante  l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
particolare,  la  vigilanza  su   tutte   le   forme   pensionistiche
complementari ((con approccio prospettico e  basato  sul  rischio.  I
poteri  di  vigilanza  sono   esercitati   in   modo   tempestivo   e
proporzionato alle dimensioni,  alla  natura,  alla  portata  e  alla
complessita'    delle    attivita'    della    forma    pensionistica
complementare)). In tale ambito: 
    a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il  rispetto
dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le  forme
pensionistiche  complementari  devono  soddisfare  per  poter  essere
ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere
iscritte all'albo di cui al comma 1; 
    ((a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle
forme pensionistiche complementari; 
    a-ter) detta disposizioni  di  dettaglio,  anche  attraverso  gli
schemi degli statuti e dei regolamenti,  in  materia  di  sistema  di
governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione  dei
fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  lettera   i),   incluse   le   funzioni
fondamentali, nonche' relativamente al documento  sulla  politica  di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;)) 
    b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari,  verificando  la   ricorrenza   ((delle))   condizioni
richieste dal presente decreto e valutandone anche la  compatibilita'
rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;  nel
disciplinare,   con   propri   regolamenti,    le    procedure    per
l'autorizzazione dei fondi pensione  all'esercizio  dell'attivita'  e
per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche'
delle  relative  modifiche,  la  COVIP  individua   procedimenti   di
autorizzazione  semplificati,   prevedendo   anche   l'utilizzo   del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione  preventiva.
Tali procedimenti  semplificati  devono  in  particolar  modo  essere
utilizzati nelle ipotesi  di  modifiche  statutarie  e  regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana  e
prudente gestione, la COVIP puo' richiedere  di  apportare  modifiche
agli  statuti   e   ai   regolamenti   delle   forme   pensionistiche
complementari, fissando un  termine  per  l'adozione  delle  relative
delibere; 
    c) verifica ((la coerenza della politica di  investimento  e  dei
criteri di individuazione e  ripartizione  del  rischio  della  forma
pensionistica  complementare,  illustrati  nel   documento   di   cui
all'articolo 6, comma 5-quater, con le previsioni di cui all'articolo
6 e relative disposizioni di attuazione)); 
    d) definisce, sentite le  autorita'  di  vigilanza  sui  soggetti
abilitati  a  gestire   le   risorse   delle   forme   pensionistiche
complementari, i  criteri  di  redazione  delle  convenzioni  per  la
gestione delle  risorse,  cui  devono  attenersi  le  medesime  forme
pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti; 
    e) ((...)) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni  per  la
gestione delle risorse ai criteri di cui ((...)) alla lettera d); 
    f) indica criteri omogenei per la determinazione del  valore  del
patrimonio  delle  forme  pensionistiche  complementari,  della  loro
redditivita',  nonche'  per  la  determinazione   della   consistenza
patrimoniale delle  posizioni  individuali  accese  presso  le  forme
stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni  a
tutte le  forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del  termine
massimo entro il quale le contribuzioni versate  devono  essere  rese
disponibili  per  la  valorizzazione;  ((detta  disposizioni  per  la
redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni  ai  predetti
documenti, nonche'  circa  le  modalita'  attraverso  le  quali  tali
documenti sono resi pubblici  e  resi  disponibili  agli  aderenti;))
detta  disposizioni  per  la  tenuta   delle   scritture   contabili,
prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel  quale   annotare
cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei  contributi  e  di
pagamento delle  prestazioni,  nonche'  ogni  altra  operazione,  gli
eventuali altri libri contabili, il prospetto  della  composizione  e
del valore del patrimonio  della  forma  pensionistica  complementare
attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  evidenziando   le
posizioni individuali degli iscritti ((...)); 
    g) detta disposizioni volte  a  garantire  la  trasparenza  delle
condizioni   contrattuali   di   tutte   le   forme    pensionistiche
complementari,  al  fine  di  tutelare  l'adesione  consapevole   dei
soggetti destinatari e garantire il diritto alla  portabilita'  della
posizione   individuale   tra   le   varie    forme    pensionistiche
complementari, avendo anche riguardo  all'esigenza  di  garantire  la
comparabilita' dei costi; garantisce che gli iscritti attivi  possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze  della
cessazione del rapporto di  lavoro  sui  loro  diritti  pensionistici
complementari e, in particolare, relative:  1)  alle  condizioni  che
disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari  e
alle conseguenze della loro applicazione in caso  di  cessazione  del
rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o
ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati  effettuata  al
massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;  3)  alle
condizioni  che  disciplinano  il  trattamento  futuro  dei   diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli  iscritti  di
cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),  nonche'  gli  eredi  e
beneficiari di cui all'articolo 14, comma  3,  possano  ottenere,  su
richiesta,  informazioni  relative  al  valore   dei   loro   diritti
pensionistici  in  sospeso,  o  a   una   valutazione   dei   diritti
pensionistici in  sospeso  effettuata  al  massimo  nei  dodici  mesi
precedenti  la  data  della  richiesta,   e   alle   condizioni   che
disciplinano il trattamento dei  diritti  pensionistici  in  sospeso;
disciplina,  tenendo  presenti  le   disposizioni   in   materia   di
sollecitazione del pubblico risparmio, le  modalita'  di  offerta  al
pubblico  di  tutte  le  predette  forme   pensionistiche,   dettando
disposizioni volte all'applicazione di regole  comuni  per  tutte  le
forme pensionistiche complementari, ((relativamente alle informazioni
generali sulla forma pensionistica complementare,  alle  informazioni
ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche  agli  aderenti,
alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e
alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione  delle
rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare
ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari  di  tutte  le
forme  pensionistiche   complementari.   Detta   disposizioni   sulle
modalita' di pubblicita';)); 
    ((h)  vigila  sull'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione  dello  stesso,
nonche'   delle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente
applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facolta'  di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;)) 
    i) esercita il controllo  sulla  gestione  tecnica,  finanziaria,
patrimoniale, contabile  delle  forme  pensionistiche  complementari,
anche mediante ispezioni  presso  le  stesse,  ((,  ivi  comprese  le
attivita'    esternalizzate    e     su     quelle     oggetto     di
riesternalizzazione,)) richiedendo l'esibizione dei documenti e degli
atti che ritenga necessari; 
    l) riferisce  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare; 
    ((l-bis)    diffonde    regolarmente    informazioni     relative
all'andamento della previdenza complementare;)) 
    m)  ((...))  diffonde  informazioni  utili  alla  conoscenza  dei
((temi)) previdenziali; 
    n) programma ed organizza  ricerche  e  rilevazioni  nel  settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla  previdenza  di
base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono  tenute
a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione
la COVIP puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
  ((3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'  richiedere  in
qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo,  il
direttore generale, il  responsabile  e  i  titolari  delle  funzioni
fondamentali  forniscano  alla  stessa,  per  quanto  di   rispettiva
competenza,  informazioni  e  valutazioni  su   qualsiasi   questione
relativa alla forma pensionistica complementare  e  trasmettano  ogni
dato e documento richiesto. Con le modalita' e nei  termini  da  essa
stessa stabiliti, la COVIP puo' disporre l'invio sistematico: 
    a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle
a  livello  di  singolo  iscritto,  nonche'  di  ogni  altro  dato  e
documento, anche per  finalita'  di  monitoraggio  del  funzionamento
complessivo del sistema di  previdenza  complementare  in  attuazione
delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2; 
    b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti  degli  organi
di controllo delle forme pensionistiche complementari.)) 
  4. La COVIP puo' altresi': 
    ((a) convocare  presso  di  se'  i  componenti  degli  organi  di
amministrazione e di controllo, i direttori generali, i  responsabili
delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle  funzioni
fondamentali; 
    b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e  di
controllo  delle  forme  pensionistiche   complementari,   fissandone
l'ordine  del  giorno;  in  caso  di  inottemperanza  puo'  procedere
direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione  e  di
controllo delle forme pensionistiche complementari;)) 
    b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o  in  parte,
per  un  periodo  massimo  di  60  giorni,  l'attivita'  della  forma
pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto  di  grave
violazione delle norme del presente  decreto  e  vi  sia  urgenza  di
provvedere. 
  5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto  di  ottenere
le   notizie   e   le   informazioni   richieste    alle    pubbliche
amministrazioni. 
  ((5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata
e della  complessita'  delle  attivita'  delle  forme  pensionistiche
complementari,  la  COVIP  esamina  periodicamente  le  strategie,  i
processi  e  le  procedure  di  segnalazione  stabiliti  dalle  forme
pensionistiche  complementari  per  rispettare  le  disposizioni  del
presente decreto e della normativa secondaria adottata in  attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto  delle  circostanze  in  cui  le
forme pensionistiche complementari  operano  e,  ove  opportuno,  dei
soggetti  che  eseguono  per  loro  conto  funzioni  fondamentali   o
qualsiasi altra attivita' esternalizzata. Tale esame comprende: 
    a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al  sistema
di governo; 
    b) una valutazione dei  rischi  cui  la  forma  pensionistica  e'
esposta; 
    c) una valutazione della capacita'  della  forma  di  valutare  e
gestire tali rischi.)) 
  ((5-ter. La COVIP puo'  adottare  ogni  strumento  di  monitoraggio
ritenuto opportuno, incluse le  prove  di  stress,  che  consenta  di
rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una  forma
pensionistica  complementare  e  di  monitorare  come  vi  sia  posto
rimedio.)) 
  ((5-quater. La COVIP  puo'  richiedere  alle  forme  pensionistiche
complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate
nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.)) 
  6.  La  COVIP,  nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui  mercati
finanziari,  tiene  conto  degli  effetti  dei  propri   atti   sulla
stabilita' del sistema finanziario degli altri  Stati  membri,  anche
avvalendosi degli opportuni scambi di  informazioni  con  l'AEAP,  il
Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza  degli  altri
Stati membri. 
  7. Entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP  trasmette  al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   una   relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo  e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.  Entro
il 30 giugno successivo il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
eventuali osservazioni. 
  7-bis.  I  dipendenti   e   gli   esperti   addetti   alla   COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,  sono  incaricati  di  un
pubblico servizio.