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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, è stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal:  1-1-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.(11)(14)(12)
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10.
Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno sì assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. (6) (7)
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'l,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
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9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 69) che che la modifica al comma 3 del presente articolo esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 83) che la modifica del comma 3 del presente articolo si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012."
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-ter) che "Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (14)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6-ter del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 624) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.