DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284

Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2021)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
                            Attribuzioni 
 
  1.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori  opera  in  posizione  di  autonomia  contabile   e
finanziaria, nell'ambito del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: 
    a) curare la formazione, la tenuta e la  pubblicazione  dell'Albo
nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135; 
    d) determinare la misura delle  quote  dovute  annualmente  dalle
imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n.  681,  recante  norme
sul sistema delle spese  derivanti  dal  funzionamento  del  Comitato
centrale; 
    e) collaborare con  la  Consulta,  provvedendo,  in  particolare,
sulla  base  degli  indirizzi  dettati  dalla  Consulta  stessa,   ad
effettuare studi preordinati alla  formulazione  delle  strategie  di
governo del settore dell'autotrasporto, a  realizzare  iniziative  di
formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti  ed
a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad  attuare
iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto,
ad  esprimere  il  proprio  avviso  su  progetti   di   provvedimenti
amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi  in
materia di certificazione di qualita' delle  imprese  che  effettuano
trasporti di merci pericolose,  di  derrate  deperibili,  di  rifiuti
industriali e di prodotti farmaceutici; 
    f) accreditare gli organismi di certificazione di qualita' di cui
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7; 
    g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135; 
    h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti in materia di autotrasporto; 
    i) curare attivita' editoriali e di informazione alle imprese  di
autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici; 
    l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135; 
    l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con  specifico
riferimento   a   progetti   normativi,   alla   risoluzione    delle
problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto  e
alla professione di autotrasportatore; 
    l-ter)  verificare  l'adeguatezza  e  regolarita'  delle  imprese
iscritte,  in  relazione  alle  modalita'  concrete  di   svolgimento
dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare  e
il numero dei dipendenti  autisti,  nonche'  alla  regolarita'  della
copertura assicurativa dei veicoli,  anche  mediante  l'utilizzazione
dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi
dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio; 
    l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese iscritte,
al fine  di  garantirne  la  perdurante  e  continua  rispondenza  ai
requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009. 
    ((l-quinquies) decide  sui  ricorsi  proposti  dagli  interessati
avverso i provvedimenti adottati dagli  uffici  della  motorizzazione
civile  in  materia  di  iscrizione,  sospensione,  cancellazione   e
radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonche' di applicazione
delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato. Le  decisioni  del  comitato  centrale  sono
definitive e devono essere notificate  al  ricorrente  e  all'ufficio
della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di
cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati  al
competente ufficio della motorizzazione civile per  la  revoca  o  la
sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori)).