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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 62

(( (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore). ))
((
1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.