DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42. 
(( (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore,  di
specialista   di   aeromobile   ispettore   e   di    elisoccorritore
                            ispettore).)) 
 
  ((1.  La  promozione  alle  qualifiche  di  pilota  di   aeromobile
ispettore,   di   specialista   di   aeromobile   ispettore   e    di
elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei  posti  disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed
esami, riservata al personale con le qualifiche di  cui  all'articolo
30, lettere c), d), e), f), dei commi  2,  3  e  4,  in  possesso  di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per  il  personale
con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e
4, e' altresi' richiesta  un'anzianita'  di  effettivo  servizio  non
inferiore a quindici anni maturata  complessivamente  nel  ruolo  dei
vigili del fuoco e nel ruolo specialista. 
  2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni  di  cui  al
comma  1,  a   parita'   di   punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,
l'anzianita'   nella   specialita',   l'anzianita'   di    qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. I vincitori delle selezioni di cui al  comma  1  sono  nominati,
rispettivamente,  pilota  di  aeromobile  ispettore,  specialista  di
aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e  sono  ammessi  a
frequentare un corso di formazione residenziale della durata  di  sei
mesi presso l'Istituto superiore  antincendi  o  le  altre  strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale. 
  5. Il personale di cui al comma 4 che,  al  termine  del  corso  di
formazione, abbia superato l'esame di fine  corso,  viene  confermato
nei  rispettivi  ruoli  con  decorrenza  giuridica  dal  1°   gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
e con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data  di
conclusione del corso medesimo. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma
1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici, i criteri per la formazione  delle  graduatorie  finali
nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi   di   formazione
professionale e degli esami di fine corso. 
  7. Il personale vincitore  delle  selezioni  di  cui  al  comma  1,
conserva, a domanda, il trattamento di  previdenza  e  di  quiescenza
previsto  per  il  ruolo  di  provenienza,  finche'   permane   nelle
qualifiche di pilota  di  aeromobile  ispettore,  di  specialista  di
aeromobile ispettore, di  elisoccorritore  ispettore,  di  pilota  di
aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile  ispettore
esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.)) 
 
                                                               ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 10)  che
"la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42,  comma  1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi
dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.