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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 42

(( (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore).))
((
1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.
7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finchè permane nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.
))
((12))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 10) che "la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.