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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

(( (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). ))
((
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.
5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
))
((12))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 10) che "la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.