DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 23. 
(( (Concorso  interno  per  l'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
                           antincendi). )) 
 
  ((1. L'accesso alla qualifica di  ispettore  antincendi,  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 1,  lettera  b),  avviene  mediante  concorso
interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al  ruolo
dei vigili del fuoco che  abbia  maturato  almeno  quindici  anni  di
effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in
possesso di diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ad
indirizzo tecnico-professionale,  da  individuarsi  con  decreto  del
Ministro dell'interno. 
  2.  I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati  ispettori
antincendi in  prova  e  sono  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione residenziale della durata di sei  mesi  presso  l'Istituto
superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche  del
Corpo  nazionale.   Il   corso   e'   preordinato   alla   formazione
tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori  antincendi  in
prova sono sottoposti a selezione attitudinale per  l'assegnazione  a
servizi che richiedono particolare qualificazione. 
  3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi  in
prova che abbiano superato l'esame finale  ricevono  il  giudizio  di
idoneita'  al  servizio  d'istituto  formulato  dal  capo  del  Corpo
nazionale, su proposta del direttore centrale per la  formazione  del
Dipartimento, e conseguono la  nomina  a  ispettori  antincendi.  Gli
esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti
salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 
  4.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di  formazione,  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la  formulazione
del giudizio di idoneita'. 
  5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di  servizio
e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  3,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.)) 
                                                               ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 10)  che
"la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23,  comma  1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi
sei". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.