DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 133. 
                  (( (Sopravvenuta inidoneita'). )) 
 
  ((1. Il personale appartenente al ruolo  degli  atleti  del  gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse  che  perde  l'idoneita'  allo
svolgimento delle attivita' sportive,  ma  giudicato  dal  competente
organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del
corrispondente  ruolo  tecnico-professionale  del  Corpo   nazionale,
previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 
  2.  Il  transito   avviene   in   conformita'   alla   tabella   di
corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di  cui
all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'articolo 234.)) 
                                                               ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.