DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
Testo in vigore dal: 11-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
             Funzioni delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto. 
  2. Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza  periodica,
privilegiando accordi tra gli enti locali o  anche  attraverso  altri
organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza,  gli   accertamenti   e   le   ispezioni   necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento  dei  consumi  di
energia   nell'esercizio   e   manutenzione   degli    impianti    di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi  avvenga  con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di
questa  attivita'  nel  sistema  delle   ispezioni   degli   impianti
all'interno degli edifici previsto all'articolo 1,  comma  44,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e  il
minor impatto possibile a carico dei cittadini;  tali  attivita',  le
cui metodologie e  requisiti  degli  operatori  sono  previsti  ((dal
presente decreto e dai  relativi  decreti  attuativi)),  sono  svolte
secondo  principi   di   imparzialita',   trasparenza,   pubblicita',
omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: 
    a) ridurre il  consumo  di  energia  e  i  livelli  di  emissioni
inquinanti; 
    b) correggere le situazioni non conformi  alle  prescrizioni  del
presente decreto; 
    c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; 
    d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  allo
scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno  degli
enti o organismi preposti agli accertamenti e  alle  ispezioni  sugli
edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace
agli  obblighi  previsti  al   comma   2,   possono   promuovere   la
realizzazione  di  programmi  informatici  per  la  costituzione  dei
catasti degli impianti ((termici)) presso  le  autorita'  competenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini: 
    a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma  1,  comunicano  entro
centoventi giorni all'ente competente in materia di  controlli  sugli
impianti termici l'ubicazione e le principali  caratteristiche  degli
impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti  nonche'  le  eventuali
successive modifiche significative; 
    b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile,
a uso degli  impianti  termici,  comunicano  all'ente  competente  in
materia  di  controlli  sugli  impianti  termici  l'ubicazione  e  la
titolarita' delle utenze da esse rifornite al  31  dicembre  di  ogni
anno; 
    c) l'ente competente  in  materia  di  controlli  sugli  impianti
termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i
dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del
sistema  informativo  ((di  cui  all'articolo  6,  comma   12,   come
modificato secondo le modalita' individuate ai sensi dell'articolo 4,
comma 1-quinquies, n. 5)). 
  3-bis. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  in
accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre  2008
un programma di sensibilizzazione e riqualificazione  energetica  del
parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei
seguenti aspetti: 
    a)   la   realizzazione   di   campagne   di    informazione    e
sensibilizzazione dei  cittadini,  anche  in  collaborazione  con  le
imprese distributrici di energia elettrica e gas, in  attuazione  dei
decreti del  Ministro  delle  attivita'  produttive  20  luglio  2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali; 
    b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla
materia; 
    c)  l'applicazione  di  un  sistema   di   ((attestazione   della
prestazione  energetica  degli  edifici))  coerente  con  i  principi
generali del presente decreto legislativo; 
    d) la realizzazione  di  diagnosi  energetiche  a  partire  dagli
edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza; 
    e) la definizione di regole coerenti con i principi generali  del
presente decreto legislativo per eventuali sistemi di  incentivazione
locali; 
    f) la  facolta'  di  promuovere,  con  istituti  di  credito,  di
strumenti di finanziamento  agevolato  destinati  alla  realizzazione
degli  interventi  di  miglioramento  individuati  con  le   diagnosi
energetiche nell' attestato di prestazione energetica ((...)). 
  3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al  comma
3-bis,  i  comuni  possono   richiedere   ai   proprietari   e   agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire
gli elementi essenziali,  complementari  a  quelli  previsti  per  il
catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3,  per  la
costituzione di un sistema informativo relativo agli  usi  energetici
degli edifici. A  titolo  esemplificativo,  tra  detti  elementi,  si
segnalano:  il  volume  lordo  climatizzato,  la   superficie   utile
corrispondente e i relativi consumi  di  combustibile  e  di  energia
elettrica. 
  3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni,  le  aziende  di
distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette
amministrazioni ritengono utili per i  riscontri  e  le  elaborazioni
necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di  cui
al comma 3-ter. 
  3-quinquies. I dati di cui ai commi 3,  3-ter  e  3-quater  possono
essere utilizzati dalla pubblica  amministrazione  esclusivamente  ai
fini dell'applicazione del presente decreto legislativo. 
  4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'
superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le
stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico
nel suo complesso comprendendo una valutazione del  rendimento  medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi
che possono essere correlati. 
  5. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e  ai  Ministeri
delle  attivita'  produttive,  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e delle infrastrutture e dei  trasporti,  sullo  stato  di
attuazione del presente decreto. 
  5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e
gli enti locali considerano, nelle normative  e  negli  strumenti  di
pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme  contenute  nel
presente  decreto,  ponendo  particolare  attenzione  alle  soluzioni
tipologiche e tecnologiche volte  all'uso  razionale  dell'energia  e
all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con  indicazioni  anche  in
ordine  all'orientamento  e  alla  conformazione  degli  edifici   da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e
con particolare cura  nel  non  penalizzare,  in  termini  di  volume
edificabile, le scelte conseguenti. 
  5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di  aggravamento
degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal  presente
decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE,  le  regioni  e  le
province autonome  possono  adottare  provvedimenti  migliorativi  di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di: 
    a) flessibilita' applicativa  dei  requisiti  minimi,  anche  con
l'utilizzo  di  soluzioni  alternative,  in  relazione  a  specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata  onerosita',  che  comunque
garantiscano  un  equivalente  risultato  sul   bilancio   energetico
regionale; 
    b)  semplificazioni  amministrative  in  materia  di   esercizio,
manutenzione  controllo   e   ispezione   degli   impianti   termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria. 
  5-quater. I provvedimenti di  cui  al  comma  5-ter  devono  essere
compatibili con il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente  decreto  legislativo  e
devono essere notificati alla Commissione europea. 
  5-quinquies. Le regioni e le province autonome,  in  conformita'  a
quanto previsto dai regolamenti di  cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,  ((e
dai decreti di cui all'articolo 4,)) provvedono inoltre a: 
    a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi  e  dei
soggetti cui  affidare  le  attivita'  di  ispezione  sugli  impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo  programmi  per  la  loro  qualificazione,  formazione  e
aggiornamento professionale, tenendo  conto  dei  requisiti  previsti
dalle norme nazionali e  nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  in
materia di libera circolazione dei servizi. 
    b) avviare programmi di verifica annuale  della  conformita'  dei
rapporti di ispezione e degli attestati emessi  ((mediante  attivita'
di accertamento documentale e ispezione in sito,  tenendo  conto  dei
criteri  di  cui  all'allegato  II  della  direttiva   2010/31/UE   e
successive modificazioni;)). 
    ((b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti
definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma  1,  e  del
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i cui
risultati sono comunicati, a  fini  statistici,  al  Ministero  dello
sviluppo economico.)) 
  5-sexies. Le regioni  e  le  province  autonome,  anche  attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il  Ministero  dello  sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche con il  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la
definizione congiunta: 
    a) di metodologie di calcolo della prestazione  energetica  degli
edifici; 
    b) di metodologie per la determinazione dei requisiti  minimi  di
edifici e impianti; 
    c)  di  sistemi  di  classificazione  energetica  degli  edifici,
compresa  la  definizione  del  sistema  informativo  comune  di  cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d); 
    d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici
a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2; 
    e)  dell'azione   di   monitoraggio,   analisi,   valutazione   e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui
agli articoli 10 e 13.))