DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
Testo in vigore dal: 4-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
                          (( (Sanzioni). )) 
 
  ((1. L'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo  6,
il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la  relazione
tecnica,   l'asseverazione   di   conformita'   e   l'attestato    di
qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi  in  forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai  sensi  dell'articolo
47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma
1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le  modalita'  di  cui
all'articolo 71  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di  cui
ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato  di
cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo. 
  3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione  tecnica
di cui all'articolo 8, compilata senza il  rispetto  degli  schemi  e
delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma  1
e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e'
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non
superiore a 4200 euro. L'ente locale e  la  regione  o  la  provincia
autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze,
danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per  i
provvedimenti disciplinari conseguenti. 
  4. Il direttore dei lavori  che  omette  di  presentare  al  comune
l'asseverazione  di  conformita'  delle  opere   e   l'attestato   di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima  del
rilascio del certificato di agibilita', e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
o  al  collegio  professionale   competente   per   i   provvedimenti
disciplinari conseguenti. 
  5.  Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'   immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo  che  se  ne  e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle  operazioni  di
controllo e manutenzione degli impianti  di  climatizzazione  secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la  sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 
  6. L'operatore incaricato del controllo  e  manutenzione,  che  non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo  tecnico
di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di  controlli,  che
applica la sanzione comunica alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  appartenenza  per  i   provvedimenti
disciplinari conseguenti. 
  7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato  di
prestazione energetica gli edifici  di  nuova  costruzione  e  quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il  costruttore  o  il  proprietario  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non  superiore  a
18000 euro. 
  8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato  di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari  nel  caso
di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2,  il  proprietario
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro  e
non superiore a 18000 euro. 
  9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato  di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari  nel  caso
di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma
2, il proprietario e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 
  10. In caso di violazione dell'obbligo  di  riportare  i  parametri
energetici nell'annuncio di offerta  di  vendita  o  locazione,  come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile  dell'annuncio  e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e  non
superiore a 3000 euro.))