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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n. 177

((Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-9-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2021)
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vigente al 30/11/2020
Testo in vigore dal:  30-3-2010 al: 24-12-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'articolo 16;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;
Acquisita l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: "testo unico", contiene:
((a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;))

b) le disposizioni legislative vigenti in materia
((di servizi di media audiovisivi e radiofonici))
, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
((. . .))
.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di
((servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,))
di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "le parole: "trasmissione di programmi televisivi," sono sostituite dalle seguenti: "servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,"; le parole: "su frequenze terrestri, via cavo o via satellite" sono sostituite dalle seguenti: "su qualsiasi piattaforma di diffusione"."