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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2014)
Testo in vigore dal:  12-4-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Disposizioni transitorie e finali)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dei produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro delle attività produttive

Storace, Ministro della salute

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli