DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
  1. Le  costruzioni  destinate  alla  navigazione  da  diporto  sono
denominate: 
    a) unita' da diporto: si intende ogni  costruzione  di  qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla  navigazione
da diporto; 
    b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial  yacht:  si
intende ogni unita'  di  cui  all'articolo  2  del  presente  codice,
nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio  2003,  n.
172; 
    c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo  di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo  la  norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza  superiore  alle  500  gross
tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza  lorda,  di
seguito TSL; 
    d) nave da diporto minore: si intende ogni unita'  con  scafo  di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo  la  norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero  a  600
TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); 
    e) nave da diporto minore storica: si  intende  ogni  unita'  con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,  misurata  secondo
la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza  fino  a  120  GT
ovvero ((fino a)) 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º  gennaio
1967; 
    f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con  scafo  di
lunghezza superiore a  dieci  metri  e  fino  a  ventiquattro  metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
    g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi  ovvero  con
scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri,  misurata  secondo
la norma armonizzata di cui alla lettera  c),  con  esclusione  delle
moto d'acqua; 
    h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con  lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri,  che  utilizza  un  motore  di
propulsione con una pompa a getto  d'acqua  come  fonte  primaria  di
propulsione e destinata a essere  azionata  da  una  o  piu'  persone
sedute, in  piedi  o  inginocchiate  sullo  scafo,  anziche'  al  suo
interno. 
    ((h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita' da  diporto
a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.))