DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 122

Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
         Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo 
  1. Per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  devono  ricorrere
congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi: 
    a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di  una  situazione  di
crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite  di  somme
di denaro versate o  di  altri  beni  trasferiti  dall'acquirente  al
costruttore   medesimo   come   corrispettivo   per   l'acquisto    o
l'assegnazione dell'immobile da costruire; 
    b) non aver acquistato la proprieta' o  altro  diritto  reale  di
godimento sull'immobile da costruire  ovvero  non  averne  conseguito
l'assegnazione. 
  2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene  meno  per
effetto  dell'acquisto   della   proprieta'   o   del   conseguimento
dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali con gli organi della
procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione  di  asta  nell'ambito
della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. 
  3. Nei casi di cui al comma  2  l'indennizzo  spetta  solo  qualora
l'importo complessivo delle somme  versate  e  del  valore  dei  beni
corrisposti al costruttore e  delle  somme  versate  per  l'effettivo
acquisto del bene sia superiore al prezzo  originariamente  convenuto
con il costruttore ed e' determinato in misura pari  alla  differenza
tra il predetto importo complessivo ed  il  prezzo  originario,  fino
comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti  al
costruttore. 
  ((3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre consentito
nei casi in  cui  l'acquirente,  a  seguito  dell'insorgenza  di  una
situazione di crisi  per  effetto  dell'insolvenza  del  costruttore,
abbia  dovuto  versare,  in  aggiunta   al   prezzo   originariamente
convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di
compravendita o di assegnazione, la rinuncia da  parte  degli  organi
della  procedura  concorsuale  a  promuovere  o  coltivare   l'azione
revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67,  secondo
comma, del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a
garanzia  del  finanziamento   concesso   al   costruttore   di   cui
l'acquirente non si sia reso  accollante,  ovvero  da  altro  vincolo
pregiudizievole iscritto o trascritto in danno  del  costruttore.  In
tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette
somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del  valore
dei beni corrisposti al costruttore )). 
  4. Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di  perdita
della  proprieta'  del  bene  per  effetto  del  successivo  positivo
esperimento dell'azione revocatoria, soltanto nel caso  in  cui  essa
sia stata promossa ai sensi  dell'articolo  67,  secondo  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.