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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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Art. 7

((Adeguatezza patrimoniale supplementare))
1.
((Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,))
Le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario assicurano, mediante un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.
2. Il coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare tutte le imprese appartenenti al settore finanziario
((e le società di partecipazione finanziaria mista))
.
3. Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
4. Il coordinatore può decidere,
((...))
, di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:
a) qualora l'impresa abbia sede in un Paese non appartenente all'Unione europea nel quale esistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni necessarie; non sono considerati ostacoli le norme settoriali in materia di obbligo per le autorità competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;
b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario; le imprese di interesse trascurabile devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile;
c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza supplementare.
((in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione è decisa dal coordinatore sentite le altre autorità competenti rilevanti;))
5. Il coordinatore e le autorità di vigilanza rilevanti
((possono stabilire, di comune accordo,))
i limiti quantitativi e le caratteristiche qualitative dell'impresa ai fini della esclusione dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare.
6. Nel caso in cui il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata italiana dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale, ai sensi del comma 4, lettera b), le autorità di vigilanza italiane possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.
((
6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.
))