DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 65 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
                           via telematica 
 
  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai  sensi
dell'articolo 38, commi 1 e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
    a) se sottoscritte mediante una delle forme di  cui  all'articolo
20; 
    b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'  identificato
attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta
di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi;; 
    b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico  per
i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; 
    c) ovvero sono sottoscritte e presentate  unitamente  alla  copia
del documento d'identita';; 
    c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante  o  dal  dichiarante  dal
proprio domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  elenchi  di  cui
all'articolo 6-bis,  6-ter  o  6-quater  ovvero,  in  assenza  di  un
domicilio digitale  iscritto,  da  un  indirizzo  elettronico  eletto
presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal
Regolamento  eIDAS.  In  tale  ultimo  caso,  ((in  assenza))  di  un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione  di
domicilio digitale ((speciale, ai sensi  dell'articolo  3-bis,  comma
4-quinquies, per gli atti  e  le  comunicazioni  a  cui  e'  riferita
l'istanza o la dichiarazione)).  Sono  fatte  salve  le  disposizioni
normative che prevedono l'uso di specifici  sistemi  di  trasmissione
telematica nel settore tributario; 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  1-ter. Il mancato avvio del  procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui   al   comma   1   comporta
responsabilita' dirigenziale  e  responsabilita'  disciplinare  dello
stesso. 
  2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti
alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte  con  firma  autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ; 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 
  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: 
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono
valide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".