DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 21/09/2023
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 64 
Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita'
di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete  e  agevolare
l'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in
mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,
il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di
cittadini e imprese (SPID). (28) 
  2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di
soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte
dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al  comma
2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
  2-quater. L'accesso ai servizi  in  rete  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni che richiedono  identificazione  informatica  avviene
tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita'  elettronica.  Il
sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi  e
secondo le  modalita'  definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma
2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'
altresi' riconosciuta  ai  soggetti  privati,  secondo  le  modalita'
definite con il decreto di cui al  comma  2-sexies,  la  facolta'  di
avvalersi del sistema SPID per la  gestione  dell'identita'  digitale
dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi  della  carta  di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso  ai
propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il
riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un  obbligo
generale di sorveglianza delle attivita' sui propri  siti,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
    a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; 
    b) alle modalita' e ai requisiti necessari  per  l'accreditamento
dei gestori dell'identita' digitale; 
    c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche   e
organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso
resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di
cittadini e imprese; (28) 
    d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese  in
qualita' di utenti di servizi in rete; (28) 
    e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; 
    f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese  interessate
in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
  2-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 
  2-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 
  2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater  puo'  avvenire  anche
con la carta nazionale dei servizi. 
  2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in  qualita'  di  fornitori
dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente   delle   verifiche   rese
disponibili dai gestori  di  identita'  digitali  e  dai  gestori  di
attributi qualificati. 
  2-undecies. I  gestori  dell'identita'  digitale  accreditati  sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica. 
  2-duodecies. La verifica dell'identita'  digitale  con  livello  di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n.  910/2014  del  Parlamento  e  del  Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi  in  rete,  gli  effetti  del  documento  di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. ((La disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica
altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini  dell'accesso
ai servizi erogati dalle pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti
privati tramite canali fisici)). L'identita' digitale, verificata  ai
sensi del  presente  articolo  e  con  livello  di  sicurezza  almeno
significativo, attesta gli  attributi  qualificati  dell'utente,  ivi
compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni
richieste dalla  legge  ovvero  stati,  qualita'  personali  e  fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o  comunque  accertati
da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ((ovvero gli altri  dati,
fatti  e  informazioni  funzionali  alla  fruizione  di  un  servizio
attestati da  un  gestore  di  attributi  qualificati,))  secondo  le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. (11) 
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,  i  soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente
le identita' digitali SPID e la carta  di  identita'  elettronica  ai
fini  dell'identificazione  dei  cittadini  che  accedono  ai  propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e
la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla  quale
i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  utilizzano
esclusivamente le identita' digitali  SPID,  la  carta  di  identita'
elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso
delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche'
la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettere b)  e  c)  utilizzano  esclusivamente  le  identita'
digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale
dei servizi ai fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei  propri
servizi on-line. 
  ((3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita'
di gestori di pubblico servizio, prima  del  rilascio  dell'identita'
digitale a una persona fisica, verificano i dati  identificativi  del
richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili,
il  domicilio  digitale  o  altro  indirizzo  di  contatto,  mediante
consultazione gratuita dei dati  disponibili  presso  l'ANPR  di  cui
all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista  dall'articolo
50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al  rilascio
dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale,  anche  ai  fini
della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie,  fissa
la data a decorrere dalla quale  i  gestori  dell'identita'  digitale
accreditati  sono  tenuti  ad  effettuare  le  verifiche  di  cui  ai
precedenti periodi)). 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che "E' fissato al
31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma
2, lettera d))  che  l'espressione  «cittadini  e  imprese»,  ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».