DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 23/09/2023
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
             ((Qualificazione dei fornitori di servizi)) 
 
  1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o
svolgere l'attivita' di  gestore  di  posta  elettronica  certificata
((...)) presentano all'AgID domanda  di  qualificazione,  secondo  le
modalita' fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  16
LUGLIO 2020, N. 76)). 
  2. ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di  cui  al  comma  1
devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24  del  Regolamento
(UE)  23  luglio  2014,  n.  910/2014,  disporre  di   requisiti   di
onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi  compatibili
con la disciplina europea, nonche' di garanzie assicurative  adeguate
rispetto  all'attivita'  svolta.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, o del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della
disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti  in  relazione
alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma  1  intendono
svolgere.)) Il predetto decreto determina altresi' i criteri  per  la
fissazione delle tariffe dovute all'AgID  per  lo  svolgimento  delle
predette attivita', nonche'  i  requisiti  e  le  condizioni  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  da   parte   di
amministrazioni pubbliche. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. (29) 
  4. La  domanda  di  qualificazione  ((...))  si  considera  accolta
qualora non venga  comunicato  all'interessato  il  provvedimento  di
diniego entro  novanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
stessa. 
  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta
entro trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non  siano  gia'  nella
disponibilita'  del  AgID  o   che   questo   non   possa   acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende  a  decorrere  dalla
data di ricezione della documentazione integrativa. 
  6. A seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  il  AgID  dispone
l'iscrizione  del  richiedente  in  un  apposito  elenco  di  fiducia
pubblico,  tenuto  dal  AgID  stesso  e  consultabile  anche  in  via
telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  9. Alle attivita' previste  dal  presente  articolo  si  fa  fronte
nell'ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
                                                                 (28) 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62,  comma
5) che "Il prestatore di servizi che ha presentato  la  relazione  di
conformita', ai sensi dell'articolo  51  del  regolamento  eIDAS,  e'
considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a  norma  del
predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82
del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino
al  completamento  della  valutazione  della   relazione   da   parte
dell'AgID". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,
comma 8) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come modificato dal presente decreto, e' adottato  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino
all'adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni
dell'articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione
previgente all'entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 179 e  dell'articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all'entrata
in vigore del presente decreto".