DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Lo Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la
disponibilita',  la  gestione,   l'accesso,   la   trasmissione,   la
conservazione  e  la  fruibilita'  dell'informazione   in   modalita'
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con  le
modalita'  piu'   appropriate   e   nel   modo   piu'   adeguato   al
soddisfacimento  degli   interessi   degli   utenti   le   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
  ((2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: 
    a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  del
riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi
comprese le autorita' di sistema  portuale,  nonche'  alle  autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 
    b) ai gestori di  servizi  pubblici,  ivi  comprese  le  societa'
quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; 
    c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le  societa'  quotate  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non
rientrino nella categoria di cui alla lettera b). )) 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 
  ((3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee  guida
concernenti il documento  informatico,  le  firme  elettroniche  e  i
servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e  conservazione
dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio  digitale  e
le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV,
l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis  e  64  si  applicano
anche ai privati, ove non diversamente previsto.)) 
  4. Le disposizioni di cui  al  capo  V,  concernenti  l'accesso  ai
documenti  informatici  ((e   la   fruibilita'   delle   informazioni
digitali,)) si applicano anche  ((...))  agli  organismi  di  diritto
pubblico. 
  5. Le disposizioni del presente Codice si  applicano  nel  rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali  e,  in
particolare, delle disposizioni del Codice in materia  di  protezione
dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196; 
  6.  Le  disposizioni  del  presente   Codice   non   si   applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita'  e  funzioni  ((...))  di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e  sicurezza  nazionale,  polizia
giudiziaria   e   polizia   economico-finanziaria   e   consultazioni
elettorali ((, nonche' alle comunicazioni di emergenza e  di  allerta
in ambito di protezione civile)). Le disposizioni del presente Codice
si applicano ((...))  al  processo  civile,  penale,  amministrativo,
contabile e tributario, in quanto compatibili e  salvo  che  non  sia
diversamente disposto  dalle  disposizioni  in  materia  di  processo
telematico. 
  ((6-bis. Ferma restando  l'applicabilita'  delle  disposizioni  del
presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e
di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro  delegato,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni
del  presente  Codice  alle  attivita'  e  funzioni  ispettive  e  di
controllo fiscale.))