DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 50 
       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono  formati,  raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la
fruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e
dai privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei  dati
previsti dalle leggi e  dai  regolamenti,  le  norme  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della   normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni  del  settore
pubblico. 
  2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con  le
esclusioni di cui all'articolo 2, comma  6,  salvi  i  casi  previsti
dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali, e'  reso
accessibile   e   fruibile   alle   altre   amministrazioni    quando
l'utilizzazione del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico di quest'ultima, salvo  per  la  prestazione  di  elaborazioni
aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto  degli  articoli  43,
commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 
  2-bis. Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  delle  proprie
funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri  dati  anche
in  combinazione  con  quelli  detenuti  da  altri  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al  comma  1.
La predetta attivita' si  svolge  secondo  le  modalita'  individuate
dall'AgID con le Linee guida. 
  2-ter. Le pubbliche  amministrazioni  certificanti  detentrici  dei
dati di cui al comma 1  ne  assicurano  la  fruizione  da  parte  dei
soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni
detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati  di
cui all'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  conferma  scritta  della  corrispondenza  di
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa  custoditi,  con
le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4  del  medesimo  decreto.
((38)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 
  3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo  a  un
altro non modifica la titolarita' del dato e del  trattamento,  ferme
restando le responsabilita'  delle  amministrazioni  che  ricevono  e
trattano il dato in qualita' di titolari  autonomi  del  trattamento.
((38)) 
  3-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021,  N.  108.  L'inadempimento
dell'obbligo di rendere disponibili i  dati  ai  sensi  del  presente
articolo  costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non
inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei
dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture. ((38)) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l'art. 39,  comma  3)  che
"Con esclusione della lettera  c)  del  comma  1,  l'efficacia  delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per  l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del
Consiglio dell'Unione europea".