DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
Testo in vigore dal: 2-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44
 Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

  1.  I  diritti  di  utilizzazione  economica  dei disegni e modelli
industriali  protetti  ai  sensi dell'articolo 2, primo comma, numero
10,  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  durano  tutta la vita
dell'autore  e  sino  al termine del settantesimo anno solare dopo la
sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).