DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
Testo in vigore dal: 19-3-2005
                              Art. 212.
                  Assemblea degli iscritti all'Albo
  1.  L'assemblea  e'  convocata  dal  presidente,  su  delibera  del
Consiglio  dell'ordine.  Essa  e'  regolarmente  costituita  in prima
convocazione  con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in
seconda  convocazione,  che  non  puo'  aver  luogo  lo stesso giorno
fissato  per  la  prima,  con  la  presenza  di almeno un sesto degli
iscritti  se  gli  iscritti  presenti  e rappresentati raggiungono la
presenza  di  almeno  un  quinto  degli  iscritti.  Essa  delibera  a
maggioranza assoluta dei voti.
  2.   Ogni   consulente   abilitato  iscritto  all'albo  puo'  farsi
rappresentare  da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con
delega  scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu'
di cinque iscritti.
  3.  Le  modalita'  di  convocazione e di svolgimento dell'assemblea
sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.