DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 4-9-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 203. 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Puo' essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: 
    a)  abbia  il  godimento  dei  diritti  civili   nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; 
    b) sia cittadino italiano ovvero  cittadino  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei   cui
confronti vige un regime di reciprocita'; 
    c) abbia un  domicilio  professionale  in  Italia  o  nell'Unione
europea se si tratta di cittadino di uno Stato  membro  di  essa,  il
requisito del domicilio professionale in Italia non e'  richiesto  se
si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini italiani l'iscrizione  a  corrispondenti  albi  senza  tale
requisito; 
    d) abbia superato l'esame di abilitazione,  di  cui  all'articolo
207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i  consulenti
in proprieta' industriale al comma  2  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 
  2.  L'iscrizione  e'  effettuata  dal  Consiglio   dell'ordine   su
presentazione di una istanza accompagnata dai  documenti  comprovanti
il possesso dei requisiti di cui al  comma  1  ovvero  includente  le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti  e
marchi. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis,  che  intendono
esercitare  l'attivita'  di  rappresentanza  in   Italia   a   titolo
occasionale e  temporaneo  si  considerano  automaticamente  iscritti
all'albo   dei   consulenti   in   proprieta'   industriale,   previa
trasmissione da parte dell'autorita' competente  della  dichiarazione
preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai  soli  fini  dell'applicazione
delle norme  professionali,  di  carattere  professionale,  legale  o
amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).