DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
Testo in vigore dal: 2-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.
                     Diritto alla registrazione
  1.  Puo'  ottenere  una  registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi   o  si  proponga  di  utilizzarlo,  nella  fabbricazione  o
commercio  di  prodotti  o nella prestazione di servizi della propria
impresa  o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
  2.  Non  puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi
abbia fatto la domanda in mala fede.
((3.  Anche  le  amministrazioni  dello  Stato,  delle regioni, delle
province  e  dei  comuni  possono  ottenere registrazioni di marchio,
anche  aventi  ad  oggetto  elementi  grafici  distintivi  tratti dal
patrimonio   culturale,  storico,  architettonico  o  ambientale  del
relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo
sfruttamento   del   marchio  a  fini  commerciali,  compreso  quello
effettuato  mediante  la  concessione  di  licenze e per attivita' di
merchandising,  dovranno  essere  destinati  al  finanziamento  delle
attivita'  istituzionali  o  alla copertura degli eventuali disavanzi
pregressi dell'ente.))