DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
Testo in vigore dal: 19-3-2005
                              Art. 151.
                Deposito della domanda internazionale
  1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il
domicilio   o  la  sede  in  Italia  possono  depositare  le  domande
internazionali  per  la  protezione delle invenzioni presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio
ricevente  ai  sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in
materia   di  brevetti  del  19 giugno  1970,  ratificato  con  legge
26 maggio 1978, n. 260.
  2.  La  domanda  puo'  essere  presentata presso l'Ufficio italiano
brevetti   e  marchi  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di
attuazione;  la  data  di  deposito della domanda viene determinata a
norma  dell'articolo  11  del  Trattato di cooperazione in materia di
brevetti.
  3.  La  domanda  internazionale puo' essere depositata anche presso
l'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  nella  sua  qualita'  di  ufficio
ricevente,  ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto
europeo  del  5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260,    e   presso   l'Organizzazione   mondiale   della   proprieta'
intellettuale  di  Ginevra  quale  ufficio  ricevente,  osservate  le
disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.
          Nota all'art. 151:
              - Il  testo  dell'art.  10 del Trattato di cooperazione
          del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n.
          260, recante «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali
          in   materia   di  brevetti,  firmati,  rispettivamente,  a
          Strasburgo  il  27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno
          1970,  a  Monaco  il  5 ottobre  1973  ed  a Lussemburgo il
          15 dicembre  1975»,  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          7 giugno   1978,  n.  156,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.    10   (Ufficio   ricevente).   -   La   domanda
          internazionale  deve  essere  depositata  presso  l'ufficio
          ricevente   prescritto,   che  la  controlla  e  la  tratta
          conformemente   al   presente  trattato  e  al  regolamento
          d'esecuzione.».