DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
Testo in vigore dal: 23-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 147. 
               Deposito delle domande e delle istanze 
  1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i  ricorsi
notificati menzionati nel presente codice,  ad  eccezione  di  quanto
previsto da convenzioni ed accordi internazionali,  sono  depositati,
presso l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  presso  le  Camere  di
commercio, industria  e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o  enti
pubblici  determinati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico. Con decreto dello  stesso  Ministro,  con  rispetto  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese  quelle  da
attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli  uffici
o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano  l'attestazione
dell'avvenuto  deposito  ((,  conservano  gli  atti  e  i   documenti
originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano  brevetti  e
marchi soltanto su apposita  richiesta  dello  stesso,  ad  eccezione
delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di  utilita',
per le quali la trasmissione d'ufficio  e'  sempre  effettuata  nelle
forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di
trasmissione  degli  atti  e  dei  documenti  originali  puo'  essere
effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di
disegno e modello industriale, entro  tre  anni  dal  deposito  delle
stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito)). 
  2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad
adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto
d'ufficio. 
  ((2-bis. L'accesso al sistema di deposito  telematico  dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi  e  il  suo  utilizzo  sono  consentiti  a
condizione che sia accertata l'identita' digitale dell'utente e  tale
requisito consente di non apporre la  firma  digitale  nei  documenti
oggetto di deposito)). 
  3. Non possono,  ne'  direttamente,  ne'  per  interposta  persona,
chiedere brevetti per invenzioni industriali  o  divenire  cessionari
gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se  non
dopo due anni da  quando  abbiano  cessato  di  appartenere  al  loro
ufficio. 
  3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o  eleggere
domicilio in uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
economico  europeo   per   ricevervi   tutte   le   comunicazioni   e
notificazioni da farsi  a  norma  del  presente  codice.  Qualora  il
richiedente  si  avvalga  delle  prestazioni  di  un  mandatario,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 201. 
  3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi  in  cui  le
disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo  di  indicare  o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro  mandatari,
se vi siano, devono anche indicare  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata o  analogo  indirizzo  di  posta  elettronica
basato su tecnologie che certifichino la data e  l'ora  dell'invio  e
della ricezione delle  comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto
delle stesse, garantendo  l'interoperabilita'  con  analoghi  sistemi
internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni  a  cui   l'Ufficio
italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono
a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata
omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica  certificata
o di analoga modalita' di comunicazione. 
  3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione  del  domicilio  ai
sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti  gli  altri  casi  di
irreperibilita', le comunicazioni e le  notificazioni  sono  eseguite
mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del  contenuto  di
esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
  3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la  comunicazione
si ha per eseguita lo  stesso  giorno  in  cui  e'  stata  effettuata
l'affissione nell'Albo.