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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  3-3-2004

Art. 3

Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Nota all'art. 3:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».