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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  1-9-2017
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Art. 11

Valutazione, scrutini ed esami
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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4-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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4-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.