DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 112
    (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)

  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
assicurano  la  valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi   indicati   all'articolo   101,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali fissati dal presente codice.
  2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei
beni   presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi  della  cultura  non
appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
  3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
stipulano  accordi  per  definire  strategie  ed  obiettivi comuni di
valorizzazione,  nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici
di  sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali
di  pertinenza  pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale   o   subregionale,  in  rapporto  ad  ambiti  territoriali
definiti,  e  promuovono  altresi'  l'integrazione,  nel  processo di
valorizzazione   concordato,   delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi  collegati.  Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni  di  proprieta'  privata,  previo consenso degli interessati. Lo
Stato  stipula  gli  accordi  per il tramite del Ministero, che opera
direttamente  ovvero  d'intesa  con  le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
  5.   Lo   Stato,  per  il  tramite  del  Ministero  e  delle  altre
amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le regioni e gli
altri  enti  pubblici  territoriali  possono costituire, nel rispetto
delle  vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare
l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
  6.  In  assenza  degli  accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico  e'  tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita'.
  7.  Con  decreto  del Ministro sono definiti modalita' e criteri in
base  ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
  8.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  5 possono partecipare privati
proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di  essere oggetto di
valorizzazione,  nonche'  persone  giuridiche  private  senza fine di
lucro,  anche  quando  non  dispongano  di  beni  culturali che siano
oggetto  della  valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore  di  attivita'  sia  per  esse  previsto  dalla legge o dallo
statuto.
  9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle  altre  amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le
regioni,   gli   altri   enti   pubblici  territoriali  e  i  privati
interessati,  per  regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione  e  alla  valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi
medesimi   possono   essere  anche  istituite  forme  consortili  non
imprenditoriali  per  la  gestione di uffici comuni. (( Per le stesse
finalita'  di  cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere
stipulati  dal  Ministero,  dalle  regioni, dagli altri enti pubblici
territoriali,  da  ogni  altro  ente  pubblico  nonche'  dai soggetti
costituiti  ai  sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato,  dotate  di adeguati requisiti, che abbiano per statuto
finalita'  di  promozione  e  diffusione  della  conoscenza  dei beni
culturali.   ))   All'attuazione   del  presente  comma  si  provvede
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.