DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154

Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/7/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
   Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
  1.  Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali -
Direzione  generale  per  la  pesca e l'acquacoltura, e' istituito il
Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della  pesca  e dell'acquacoltura
(FSNPA).   Il  Fondo  ha  l'obiettivo  di  promuovere  principalmente
interventi  di  prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e
alle    strutture    produttive    nel    settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,   a   causa   di  calamita'  naturali,  avversita'
meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti
tipologie  di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di
contratti   assicurativi   da   parte  degli  imprenditori  ittici  e
dell'acquacoltura  finalizzati  alla  copertura dei rischi relativi a
gravi  danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante,
al   valore  della  produzione,  conseguenti  a  calamita'  naturali,
avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a
fluttuazioni  dei  prezzi delle materie prime; b) misure in favore di
eredi  diretti  dei  marittimi  imbarcati  sulle  navi  da pesca o di
addetti  agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di
servizio  o  a  seguito  di affondamento, per avversita' meteomarine,
delle  unita'  da  pesca  o  asservite  ad  impianti;  c)  interventi
compensativi,  esclusivamente  nel  caso  di  danni  a  produzioni  e
strutture  non  inserite  nel  Programma assicurativo annuale, di cui
all'articolo  14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva
delle  imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al
comma 1.
  3.  La  dotazione  del  Fondo  e' stabilita dal Programma nazionale
nell'ambito  della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto
di   quanto  previsto  dal  Programma  assicurativo  annuale  di  cui
all'articolo 14-bis.
  4.  Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni
nazionali  delle  cooperative  della  pesca, delle imprese di pesca e
delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e
forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti
nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale
per  la  ricerca  applicata  al  mare  (ICRAM),  l'accertamento delle
condizioni  per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2 al fine della
dichiarazione,  con  proprio  decreto,  dello stato di calamita' o di
avversita' meteomarine.
  5.  Per  gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta
puo'  essere  effettuata  tramite  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  6.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita  la  Commissione  di  cui  all'articolo  3, sono individuati,
previa  intesa  con  le  regioni e le province autonome, i criteri di
attuazione  in  base  al principio di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  118  della Costituzione, anche
contemplando,  per  il  pagamento  degli  interventi  finanziari,  la
possibilita' di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).