DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
            (( (Disposizioni del personale ispettivo) )) 
 
  ((1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro
puo' adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento  di
disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i  casi  in  cui  le
irregolarita' rilevate in materia di lavoro  e  legislazione  sociale
non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative. 
  2. Contro la disposizione di cui al comma  1  e'  ammesso  ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione. 
  3. La mancata ottemperanza alla disposizione  di  cui  al  comma  1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500  euro  a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto)).